ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO I1 Governo della Repubblica italiana e l'Istituto italo-latino americano considerato che la Convenzione internazionale conclusa a Roma il 1° giugno 1966 per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (qui di seguito denominato "Convenzione"), stabilisce all'articolo 10, c. 1, che esso abbia sede in Roma; considerato che il Governo italiano ha messo a disposizione dell'Istituto i locali indipensabili al suo funzionamento come stabilito all'art. 10,2 c. 3 della Convenzione; considerato che, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, e' opportuno siano riconosciuti all'Istituto, ai Delegati dei Paesi membri ed ai suoi funzionari i privilegi e le immunita' ad essi necessari; convengono quanto segue: Articolo 1 Nel presente Accordo: (a) l'espressione "Istituto" significa l'Istituto italo-latino americano; (b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica italiana; (c) l'espressione "Leggi della Repubblica italiana" comprende la legislazione vigente; (d) l'espressione "Segretario Generale" significa il Segretario nominato dal Consiglio dei Delegati per curare e coordinare le attivita' dell'Istituto; (e) l'espressione "Vice Segretario" identifica i 3 Vice Segretari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione; (f) l'espressione "funzionario" significa ogni membro del personale le cui mansioni sono direttamente collegate alle finalita' istituzionali dell'IILA, salvo che si tratti di personale assunto localmente e remunerato su base oraria o di esperti con un incarico ad hoc, (g) l'espressione "Consiglio dei Delegati" comprende i rappresentanti degli Stati membri dell'Istituto; (h) l'espressione "beni dell'Istituto" identifica i beni ivi compresi i fondi, le entrate e gli averi appartenenti all'Istituto per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (i) l'espressione "archivi dell'Istituto" include tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati da computers, le fotografie, le pellicole e le registrazioni sonore di produzione dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento dei suoi fini istituzionali; (j) l'espressione "Sede" identifica:

  • 1)i locali occupati dall'Istituto come descritti nell'allegato al presente Accordo;
  • 2)qualsiasi edificio sul territorio della Repubblica italiana destinato a sede dell'Istituto che appartenga all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a disposizione;
  • 3)qualsiasi edificio o parte di esso posto temporaneamente a disposizione dell'Istituto dal Governo o da altra persona fisica o giuridica usato per riunioni convocate dall'Istituto o per le sue attivita' istituzionali.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art1 · fonte su Normattiva