• 1)La sede dell'Istituto e' inviolabile.
  • 2)Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana, puo' entrare nella sede dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale dell'Istituto, il consenso del Segretario Generale si considera presunto.
  • 3)Il Segretario Generale impedira' che l'Istituto divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggir; ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art2 · fonte su Normattiva