Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Art. 16 (Atto di Ginevra)
[1]Iscrizione di modifiche e altre questioni relative alle registrazioni internazionali
[2](1) [Iscrizione di modifiche e altre questioni] L'Ufficio internazionale iscrive nel Registro internazionale, come prescritto:
- i)ogni cambiamento nella titolarita' della registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalita' delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di alcuni o della totalita' dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale a condizione che il nuovo titolare sia abilitato a depositare una domanda internazionale a norma dell'articolo 3;
- ii)ogni cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare;
- iii)la nomina di un rappresentante del richiedente o del titolare e ogni altra informazione pertinente relativa a tale rappresentante;
- iv)ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di alcune o della totalita' delle Parti contraenti designate;
- v)ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o piu' disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale richiesta dal titolare nei confronti di una, di alcune o della totalita' delle Parti contraenti designate;
- vi)ogni invalidazione, presentata dalle autorita' competenti di una Parte contraente designata, degli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente relativamente ad uno, ad alcuni o alla totalita' dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale;
- vii)ogni altra informazione pertinente, di cui al Regolamento, riguardante i diritti su uno, su alcuni o sulla totalita' dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale. (2) [Effetti dell'iscrizione nel Registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del paragrafo 1 produce gli stessi effetti di un'iscrizione effettuata nel registro dell'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; tuttavia, una Parte contraente puo' notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che un'iscrizione di cui al punto i) del paragrafo 1 non ha efficacia in tale Parte contraente finche' l'ufficio di tale Parte contraente non abbia ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra. (3) [Tasse] Ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1 puo' essere soggetta al pagamento di una tassa. (4) [Pubblicazione] L'Ufficio internazionale pubblica un avviso riguardante ogni iscrizione effettuata ai sensi del paragrafo 1. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
