Art. 15 (Atto di Ginevra)
[1]Invalidazione
[2](1) [Possibilita' per il titolare di far valere i propri diritti] L'invalidazione, in tutto o in parte, degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio di una Parte contraente ad opera delle autorita' competenti di detta Parte contraente designata, non puo' essere pronunciata senza che al titolare sia stata data, in tempo utile, la possibilita' di far valere i propri diritti. (2) [Notifica dell'invalidazione] L'ufficio della Parte contraente sul cui territorio gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati, se ne e' a conoscenza, notifica l'invalidazione all'Ufficio internazionale.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
