Art. 17 (Atto di Ginevra)
[1]Periodo iniziale e rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione
[2](1) [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazionale e' effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale. (2) [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale puo' essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di versare le tasse prescritte. (3) [Durata della protezione nelle Parti contraenti designate] a) Posto che la registrazione internazionale venga rinnovata e, fatto salvo quanto disposto alla lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente designata e' di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.
- b)Se la legislazione di una Parte contraente designata prevede una durata della protezione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale per il quale la protezione e' stata accordata ai sensi di tale legislazione, la durata della protezione e' la stessa di quella prevista dalla legislazione di tale Parte contraente a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.
- c)Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, con una dichiarazione, la durata massima della protezione prevista dalla propria legislazione. (4) [Possibilita' di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale puo' essere effettuato nei confronti di una, di alcune o della totalita' delle Parti contraenti designate e per uno, alcuni o la totalita' dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale. (5) [Registrazione e pubblicazione del rinnovo] L'Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel Registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Esso trasmette una copia della pubblicazione dell'avviso all'ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
