[1]Diritto di depositare una domanda internazionale

[2]Ogni cittadino di uno Stato che e' Parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che e' Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.

Testo vigente dal 13 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141~atto-di-ginevra-art3 · fonte su Normattiva