Art. 3 (Atto di Ginevra)
[1]Diritto di depositare una domanda internazionale
[2]Ogni cittadino di uno Stato che e' Parte contraente o di uno Stato membro di un'organizzazione intergovernativa che e' Parte contraente, o qualsiasi persona avente domicilio, residenza abituale o un insediamento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio di una Parte contraente, ha titolo a depositare una domanda internazionale.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
