Art. 4 (Atto di Ginevra)
[1]Procedura di deposito della domanda internazionale
[2](1) [Deposito diretto o indiretto] a) La domanda internazionale puo' essere depositata, a scelta del richiedente, sia direttamente presso l'Ufficio internazionale, sia tramite l'Ufficio della Parte contraente del richiedente.
- b)In deroga a quanto disposto alla lettera a), ogni Parte contraente puo' notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che le domande internazionali non possono essere depositate tramite il proprio ufficio. (2) [Tassa di trasmissione in caso di deposito indiretto] L'ufficio di ogni Parte contraente puo' esigere dal richiedente il pagamento di una tassa di trasmissione, a proprio favore, per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
