[1]Articolo XVI

[2]Questo Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio delle Note diplomatiche attestanti che le formalita' richieste dalle leggi delle Parti Contraenti sono state espletate.

[3]In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente a cio' autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo ed hanno apposto i loro sigilli.

[4]FATTO a Baghdad, in duplice originale, il 31 gennaio 1963 dell'Era Cristiana, corrispondente al sesto giorno del Ramadhan dell'anno 1382 Hijriyah, nelle lingue italiana, araba, inglese, quest'ultima facente fede in caso di controversia.; Per il Governo della Repubblica italiana FELICE SANTINI

[5]Per il Governo della Repubblica dell'Iraq NASSIR AL-JANABI

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artxvi · fonte su Normattiva