imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono esonerati, sulla base di reciprocita', dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
