[1]presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima notifica scritta delle Parti relativa all'adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. Il presente Accordo restera' in vigore per cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti, almeno sei mesi prima della scadenza, non abbia informato per iscritto l'altra Parte circa la propria intenzione di modificare le disposizioni del presente Accordo oppure di farne cessare la validita'. Ciascuna delle Parti conserva il diritto di fare cessare la validita' dell'Accordo in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore mediante denuncia scritta. In questo caso l'Accordo cessera' di essere valido dopo sei mesi dalla data di tale notifica. La cessazione della validita' del presente Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti eseguiti in confomita' con il presente Accordo, la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate. La cessazione della validita' del presente Accordo e la sua revisione non pregiudicheranno alcun diritto ed impegno acquisito o sorto in conformita' ad intese stipulate tra organismi delle Parti nell'ambito del presente Accordo. Fatto a Roma il 1.12.1995, in due esemplari, ciascuna in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[2]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Federazione Russa
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 19 luglio 1997
