Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 dicembre 1984, n. 799, e 19 dicembre 1984, n. 856.

Testo vigente dal 23 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;143~art2 · fonte su Normattiva