Interventi urgenti per Venezia e Chioggia
Art. 8 — Disposizioni finali
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti in legge. (( 1))
Testo vigente dal 22 dicembre 1992
