1 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio sul territorio dello Stato di residenza, l'autorita' competente di quest'ultimo ne informa senza indugi l'ufficio consolare. 2 - a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno di propri cittadini, ne faccia domanda, le autorita' competenti dello Stato di residenza gli forniscono le informazioni che possono raccogliere al fine di compilare l'inventario dei beni ereditari lasciati dal defunto nello Stato di residenza;

  • b)l'ufficio consolare dello Stato d'invio puo' chiedere all'autorita' competente dello Stato di residenza di adottare senza indugi i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato di residenza;
  • c)il funzionario consolare puo' prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b). 3 - Qualora debbano essere adottate misure conservative e non sia presente o rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio e' invitato dalle autorita' dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli nonche' alla stesura dell'inventario. 4 - Qualora, dopo il compimento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente diritto a ricevere o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risiede nel territorio dello Stato di residenza e che non ha designato un mandatario, i beni suddetti o i proventi della loro vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:
  • a)sia provata la qualita' di erede, avente diritto a ricevere o legatario;
  • b)gli organi competenti abbiano, se del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;
  • c)tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti;
  • d)le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite. 5 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto che non siano stati reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatto salvo il diritto delle autorita' amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro all'autorita' dello Stato di residenza designata ad assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Esso dovra' rispettare la legislazione dello Stato di residenza per quanto concerne l'esportazione degli effetti personali ed il trasferimento delle somme di denaro.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;143~convenzione-art4 · fonte su Normattiva