1. Ogni decesso di cittadini dello Stato d'invio avvenuto nel territorio dello Stato di residenza deve essere comunicato senza indugio all'Ufficio consolare dello Stato di invio da parte della competente Autorita' dello Stato di residenza che ne sia venuta a conoscenza. Su richiesta dell'Ufficio consolare, quest'ultima trasmette gratuitamente il certificato di morte della persona di cui trattasi. 2. Nel caso di morte di cittadini dello Stato d'invio che hanno lasciato beni nello Stato ricevente senza avere in questo Stato eredi o esecutori testamentari, le Autorita' competenti dello Stato di residenza, quando di cio' siano venute a conoscenza, devono altresi' informare nel piu' breve tempo possibile l'Ufficio consolare e procedono all'inventario dei beni nonche' all'apposizione di sigilli. Ai funzionari consolari e' consentito presenziare a tali operazioni. 3. Se un cittadino dello Stato d'invio e' erede o legatario di beni siti nello Stato ricevente, qualunque sia la cittadinanza della persona deceduta, ed il predetto erede o legatario non si trovi nel territorio dello Stato ricevente, le Autorita' competenti dello Stato ricevente, avutane notizia, ne danno comunicazione senza indugio all'Ufficio consolare. 4. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere eredita' o legati che, nello Stato ricevente, competono a cittadini dello Stato d'invio i quali non siano residenti permanenti nello Stato ricevente e possono trasferire agli aventi diritto i relativi beni ovvero l'equivalente in denaro. 5. Qualora un cittadino dello Stato d'invio sia erede o legatario di persona che abbia lasciato beni all'interno dello Stato ricevente e detto cittadino non sia in grado di fare valere nello Stato ricevente, in sede giudiziaria o amministrativa, i propri diritti di erede o di legatario, i funzionari consolari hanno il diritto di rappresentare il cittadino stesso per far valere tali diritti. 6. Qualora un cittadino dello Stato d'invio deceda mentre soggiorna temporaneamente nello Stato ricevente, i funzionari consolari, in mancanza di congiunti o di legali rappresentanti di detto cittadino, hanno il potere di prendere in consegna i beni del de cuius e di trasferirli all'avente diritto dopo aver provveduto al pagamento degli eventuali debiti, sino a concorrenza dei beni presi in consegna. 7. I funzionari consolari, nell'esercizio delle funzioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art12 · fonte su Normattiva