Art. 8 (Convenzione)
1 - Qualora una nave dello Stato d'invio naufraghi o s'incagli sul litorale dello Stato di residenza, l'ufficio consolare nella cui circoscrizione l'incidente ha avuto luogo, e' informato al piu' presto possibile dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza. Queste ultime adottano tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, nonche' per prevenire o reprimere qualsiasi saccheggio o disordine sulla nave. Qualora la nave naufraghi o s'incagli in un porto o costituisca un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorita' competenti possono altresi' adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare i danni che potrebbero essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi. Il capo dell'ufficio consolare e' autorizzato a prendere, in qualita' di rappresentante dell'armatore, i provvedimenti che quest'ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente, per cio' che concerne la sorte della nave, in conformita' con le norme della legislazione del territorio. Cio' a meno che il comandante non sia munito di poteri speciali dell'armatore che lo abilitano a tal fine, o che gli interessati, proprietari della nave e del carico, gli armatori, gli assicuratori o i loro corrispondenti che si trovano sul posto muniti di poteri che conferiscono loro la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, paghino i costi gia' sostenuti e versino una cauzione per quelli che rimangono da sostenere. Nessun diritto e tassa sull'importazione delle merci nel territorio sono percepiti dalle autorita' dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o incagliata o che fanno parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per essere usati o consumati nel territorio. Nessun diritto e tassa diversa da quelli previsti al capoverso precedente saranno percepiti dalle autorita' dello Stato di residenza sulla nave naufragata o incagliata o sul suo carico oltre a quei diritti e tasse simili per natura ed importo che in circostanze analoghe sarebbero riscosse su navi dello Stato di residenza. 2 - Qualora una nave che batte bandiera diversa da quella dello Stato di residenza naufraghi e gli oggetti che fanno parte di questa nave o del suo carico siano rinvenuti sul litorale dello Stato di residenza o in prossimita' di esso, ovvero siano trasportati in un porto di detto Stato, il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione tali oggetti sono rinvenuti o trasportati, e' autorizzato a prendere, in qualita' di rappresentante del proprietario di detti oggetti, gli stessi provvedimenti per la loro conservazione e destinazione di quelli che lo stesso proprietario avrebbe potuto adottare in conformita' con la legislazione in materia in vigore nello Stato di residenza, purche' sussistano le seguenti condizioni:
- a)che gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato d'invio o appartengono a cittadini di detto Stato;
- b)che il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore, ovvero il comandante della nave, qualora la legge di cui batte bandiera lo autorizzi, non siano in condizione di adottare tali provvedimenti.
Testo vigente dal 21 marzo 1996
