1 - Le autorita' dello Stato di residenza non intervengono in alcuna questione concernente l'amministrazione interna della nave, se non a richiesta o con il consenso del capo dell'ufficio consolare, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante. 2 - Salvo che su richiesta o con il consenso del comandante o del capo dell'ufficio consolare, le autorita' dello Stato di residenza non interferiscono in alcuna questione sorta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini cui fossero coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3 - Le autorita' dello Stato di residenza non avviano alcun procedimento giudiziario relativo ai reati commessi a bordo a meno che tali reati non rispondano ad una delle seguenti condizioni:

  • a)aver turbato la tranquillita' o la sicurezza del porto o violato le leggi del territorio concernenti la sanita' pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, le dogane ed altre misure di controllo;
  • b)essere stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato di residenza;
  • c)essere punibili con una pena privativa della liberta' di almeno cinque anni secondo la legislazione dell'una e dell'altra Parte contraente;
  • d)aver violato le leggi del territorio relative al traffico illecito di armi e di stupefacenti. 4 - Se, al fine di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorita' dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro di una nave, o di tutto il suo carico o di parte di esso, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, tali autorita' avvisano il funzionario consolare competente affinche' questi possa assistere alle visite, alle indagini, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale agente per suo conto hanno altresi' diritto di avvisare il funzionario consolare al fine di consentire ad esso o a un suo rappresentante di assistere a tali visite, indagini, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non e' presente ne' rappresentato egli deve ricevere dalle autorita' dello Stato di residenza ogni informazione sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di reati o di delitti flagranti, le autorita' dello Stato di residenza informano il funzionario consolare delle misure d'urgenza che hanno dovuto essere adottate. 5 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle investigazioni ordinarie riguardanti le dogane, la sanita', l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza.

Testo vigente dal 21 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;143~convenzione-art7 · fonte su Normattiva