[1], locali ed archivi

[2]1. I beni dell'Istituto direttamente destinati al perseguimento d d propri fini istituzionali, sono esenti da requisizioni, espropriazioni, sequestri ed atti esecutivi, salvo che si tratti di atti esecutivi relativi a rapporti sottoposti alla giurisdizione, italiana. 2. I locali e gli archivi dell'Istituto, ed in genere tutti i documenti che gli appartengono o che sono in suo possesso. sono inviolabili.

Testo vigente dal 10 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-09-23;143~accordo-art2 · fonte su Normattiva