[1]Inviolabilita' del Centro

[2]1. Il Centro e' inviolabile e le sue proprieta' e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono della immunita' di giurisdizione salvo nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunita' in conformita' alla Convenzione Generale. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia all'immunita' non puo' estendersi alle misure esecutive. 2. Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana puo' entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore. In caso di incendio o di altra emergenza che esiga immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi ingresso necessario nella sede del Centro si riterra' presunto, qualora quest'ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente. 3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con gli scopi e le finalita' dell'ICGEB, stabiliti negli articoli 2 e 3 del suo Statuto. 4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati in Italia e da chiunque detenuti, sono inviolabili.

Testo vigente dal 15 giugno 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-05-19;66~accordo-art7 · fonte su Normattiva