[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India (d'ora in poi denominati singolarmente la «Parte» e collettivamente le «Parti»): Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; Richiamando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'India, firmato a New Delhi il 3 febbraio 2003 e scaduto il 19 maggio 2019; Tenendo conto dell'organizzazione di riunioni periodiche tra le Parti, come il Joint Defence Committee [Comitato congiunto di Difesa] e il Military Cooperation Group [Gruppo di cooperazione militare]; Desiderando rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; Condividendo il convincimento che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa possa migliorare le relazioni tra le Parti; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 Principi e scopi

[4]La cooperazione tra le Parti sara' regolata dai principi di uguaglianza, reciprocita', interesse reciproco e mutuo rispetto per la sovranita' e l'integrita' territoriale di entrambe le Parti. Il presente Accordo sara' attuato in conformita' con i rispettivi ordinamenti nazionali, con il diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Testo vigente dal 3 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-18;143~accordo-art1 · fonte su Normattiva