[1]ACCORDO
[2]TRA
[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[4]E
[5]IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT
[6]SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
[7]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, d'ora in avanti denominati collettivamente «le Parti» e singolarmente «la Parte», Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; Rispettando il principio del pieno rispetto della loro sovranita', indipendenza e integrita' territoriale; Impegnandosi a rafforzare le buone e amichevoli relazioni nei settori della cooperazione militare; Considerando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait riguardante lo status delle Forze Italiane nello Stato del Kuwait (d'ora in avanti denominato SOFA), fatto in Kuwait il 1° giugno 2003; Richiamando l'Accordo tra Italia e Kuwait per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025; Tenendo conto dei buoni risultati della cooperazione militare tra le Parti, raggiunta attraverso il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 e scaduto il 30 luglio 2023, Hanno convenuto quanto segue:
[8]Articolo 1
[9]Definizioni
[10]Ai fini di questo Accordo, i termini indicati sotto hanno il seguente significato:
- a)«Personale»: i membri delle Forze Armate e/o il personale civile di ciascuna Parte, inclusi i membri accompagnatori facenti parte del loro nucleo familiare, che sono stati o sono coinvolti nelle attivita' svolte ai sensi del presente Accordo;
- b)«Parte ospitante»: la Parte nello Stato della quale viene inviato il Personale della Parte inviante;
- c)«Parte inviante»: la Parte che invia Personale nello Stato della Parte ospitante;
- d)«Terza Parte»: qualsiasi persona o altra entita' il cui Governo non e' un partecipante.
Testo vigente dal 14 settembre 2026
