[1]aggiuntive
[2]Con riguardo a qualsiasi questione particolare coperta dalle disposizioni del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono stipulare separati accordi aggiuntivi, di natura generale o specifica, che possa, nella loro opinione, promuovere l'effettiva attuazione del presente Accordo. Qualsiasi accordo aggiuntivo stipulato dai Ministeri della Difesa delle Parti ai sensi di questo articolo entra in vigore al momento della firma.
Testo vigente dal 3 ottobre 2025
