[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi e programmi di attuazione del presente Accordo, sui quali le Parti hanno raggiunto un accordo, saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Protocolli separati che formeranno Parte integrale di questo Accordo. 4. I Protocolli aggiuntivi e gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'Articolo 12 del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;65~accordo-art11 · fonte su Normattiva