[1]aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo. 3. Il personale debitamente autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica argentina verifichera', sviluppera' ed eseguira' i Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per gli aspetti di pertinenza e con le competenti Autorita' per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i rispettivi canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 10 (entrata in vigore) del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~accordo-art11 · fonte su Normattiva