Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 settembre 1939-XVII, n. 1504, contenente norme per la limitazione del consumo del gas con la seguente modificazione:

[9]All'art. 2, 2° comma, le parole: «gas per uso di pubblica illuminazione», sono sostituite dalle altre: «gas anche per uso di pubblica illuminazione».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 5 febbraio 1940-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - RICCI - HOST VENTURI

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 25 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-02-05;1431~art1 · fonte del testo