Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989
Art. 20 (Trattato)
DI RICHIESTE DI ESTRADIZIONE Se una Parte ed altri Stati richiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto di tutte le circostanze del caso.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
