Art. 1 (Convenzione)
CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando sviluppare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza in materia penale, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari: - Il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, - Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Obbligo dell'assistenza 1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, su domanda, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, la piu' ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti, l'interrogatorio di indiziati o imputati e altre persone, lo svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, il trasferimento provvisorio di persone detenute, la trasmissione di copie autentiche di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziario e informazioni relative alle condanne. 2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie. 3. Ciascuna Parte si impegna altresi' a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
