CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando sviluppare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari: - il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia, Giuliano Vassalli, - il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Lukasz Balcer, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Obbligo di estradare Ciascuna parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorita' competenti dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale.

Testo vigente dal 18 giugno 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;193~convenzione-art1 · fonte su Normattiva