Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989
Art. 3 (Convenzione)
dell'assistenza 1. L'assistenza e' rifiutata:
- a)se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato di carattere politico. Questo principio si applica anche se la Parte richiesta ha seri motivi di ritenere che la domanda di assistenza, motivata per un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni razziali, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, ovvero che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno qualsiasi dei motivi suddetti;
- b)se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato esclusivamente militare;
- c)se l'esecuzione della domanda puo' portare pregiudizio alla sovranita' e alla sicurezza della Parte Richiesta o se e' contraria alla legge od ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
- d)se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena. 2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere a), b) e d) del paragrafo 1, l'assistenza e' prestata se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
