Art. 5 (Convenzione)
POLITICI 1. L'estradizione non sara' concessa: se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' considerato dalla Parte richiesta reato politico; 2. L'estradizione non sara' parimenti concessa se la Parte richiesta abbia serie ragioni per ritenere che la domanda, fondata su un reato comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno degli elementi suddetti.
Testo vigente dal 10 marzo 1992
