[1]Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[2]Fatto a Vilnius il 4 aprile 1996 in due originali nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede il testo inglese.

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA LITUANA

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-05-26;145~allegato-art19 · fonte su Normattiva