[1]presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo che verra' notificata all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a cio' dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 novembre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, svedese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese.

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL REGNO DI SVEZIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;97~accordo-art15 · fonte su Normattiva