[1]presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo. Ognuna delle Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Riga il 23 ottobre 1996 in due originali in lingua italiana e lettone, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Lettone

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Uberto PESTALOZZA Maris GRINBLATS Ambasciatore a Riga Ministro per l'Educazione

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;293~accordo-art19 · fonte su Normattiva