[1]Servizi

[2]Le parti instaurano un dialogo costruttivo volto, in particolare, a:

  • a)scambiare informazioni sui rispettivi contesti normativi;
  • b)promuovere l'accesso reciproco ai rispettivi mercati;
  • c)promuovere l'accesso alle fonti di capitale e alla tecnologia, e
  • d)promuovere gli scambi di servizi tra di esse e sui mercati dei paesi terzi.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art19 · fonte su Normattiva