[1]Servizi

[2]Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art15 · fonte su Normattiva