[1]Cooperazione in materia di diritti umani
[2]1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti. 2. La cooperazione puo' comprendere fra l'altro:
- a)la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi;
- b)il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
- c)l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
- d)il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Testo vigente dal 19 aprile 2024
