[1]Cooperazione in materia di diritti umani

[2]1. Le parti decidono di cooperare, ove reciprocamente concordato, al fine di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani, anche attraverso l'applicazione degli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti. 2. La cooperazione puo' comprendere fra l'altro:

  • a)la promozione dei diritti umani e l'educazione ai medesimi;
  • b)il rafforzamento delle opportune istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
  • c)l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
  • d)il rafforzamento della cooperazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art23 · fonte su Normattiva