[1]Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione
[2]Le parti concordano di collaborare per sviluppare le capacita' dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura e della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale. La cooperazione comprende:
- a)politica agricola e aumento della produttivita' volte a garantire la sicurezza alimentare;
- b)conformemente al titolo IV, possibilita' di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie rivolte essenzialmente al settore rurale;
- c)benessere degli animali;
- d)sviluppo rurale;
- e)scambio di esperienze e reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie;
- f)elaborazione di politiche in materia di salute e qualita' delle piante, degli animali e del bestiame;
- g)proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
- h)sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
- i)protezione delle varieta' vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
- j)sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento, e
- k)formazione nei settori agricolo e veterinario.
Testo vigente dal 3 novembre 2020
