[1]Agricoltura, sviluppo rurale, allevamento e irrigazione

[2]Le parti concordano di collaborare per sviluppare le capacita' dell'Afghanistan nei settori dell'agricoltura e della zootecnia e per quanto attiene ai mezzi di sussistenza della popolazione rurale. La cooperazione comprende:

  • a)politica agricola e aumento della produttivita' volte a garantire la sicurezza alimentare;
  • b)conformemente al titolo IV, possibilita' di agevolare il settore agroalimentare e il commercio di prodotti agricoli, compreso il commercio di piante, animali, bestiame e relativi prodotti, al fine di sviluppare ulteriormente le industrie rivolte essenzialmente al settore rurale;
  • c)benessere degli animali;
  • d)sviluppo rurale;
  • e)scambio di esperienze e reti di cooperazione tra operatori economici o agenti locali in settori specifici quali la ricerca e il trasferimento di tecnologie;
  • f)elaborazione di politiche in materia di salute e qualita' delle piante, degli animali e del bestiame;
  • g)proposte e iniziative di cooperazione presentate alle organizzazioni agricole internazionali;
  • h)sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ivi compresi la produzione di colture, i biocombustibili e il trasferimento di biotecnologia;
  • i)protezione delle varieta' vegetali, tecnologia delle sementi e biotecnologia agricola;
  • j)sviluppo di banche dati e reti di informazione su agricoltura e allevamento, e
  • k)formazione nei settori agricolo e veterinario.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art42 · fonte su Normattiva