[1]Occupazione e sviluppo sociale

[2]1. Nell'ambito dell'articolo 12, le parti convengono di collaborare nel settore dell'occupazione e dello sviluppo sociale, ivi compresi lo sviluppo del mercato del lavoro e l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la parita' uomo-donna e il lavoro dignitoso. 2. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici stabiliti di comune accordo, il dialogo, la cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune in consessi bilaterali o multilaterali, ad esempio in sede di OIL.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art41 · fonte su Normattiva