[1]Agricoltura e sviluppo rurale
[2]1.Le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale. 2.I settori in cui la cooperazione puo' essere presa in considerazione comprendono, tra l'altro, la politica agricola e di sviluppo rurale, le indicazioni geografiche, la diversificazione e la ristrutturazione dei settori agricoli e l'agricoltura sostenibile.
Testo vigente dal 28 ottobre 2020
