1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri della Commissione nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del presente Protocollo a Ginevra dal 18 novembre al 22 novembre 1991 incluso e successivamente alla Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fino al 22 maggio 1992, sotto riserva che gli Stati e le Organizzazioni interessate siano Parti alla Convenzione. 2. Nelle materie di loro competenza queste organizzazioni di integrazione economica regionale esercitano per proprio conto i diritti ed adempiono in proprio alle responsabilita' conferite ai loro Stati membri dal presente Protocollo. In tal caso gli Stati membri di queste organizzazioni non potranno esercitare questi diritti individualmente.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;146~protocollo-art13 · fonte su Normattiva