1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma ad Oslo il 14 giugno 1994 e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 1994, degli Stati membri della Commissione nonche' degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione ai sensi del par. 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione, eventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie oggetto del Protocollo, con riserva che gli Stati e le organizzazioni in questione siano Parti della Convenzione e figurino sulla lista dell'annesso II. 2. Nelle materie di loro competenza, le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano in proprio i diritti e le responsabilita' conferite dal presente Protocollo ai loro Stati membri. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni non sono abilitati ad esercitare individualmente i loro diritti.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art12 · fonte su Normattiva