misure 1. Le misure prescritte nel presente Protocollo non dispensano le Parti dai loro altri obblighi di adottare provvedimenti per ridurre la totalita' delle emissioni di gas che possono contribuire sensibilmente alle variazioni climatiche, alla formazione di ozono di fondo nella troposfera, all'impoverimento dell'ozono nella stratosfera o che sono tossiche o cancerogene. 2. Le Parti possono adottare misure piu' rigorose di quelle prescritte dal presente Protocollo. 3. Le Parti istituiscono un meccanismo per vigilare sull'attuazione del presente Protocollo. In un primo tempo, in base alle informazioni fornite in attuazione dell'articolo 8 e di altre informazioni, ogni Parte che ha buoni motivi di ritenere che un'altra parte agisce o ha agito in maniera incompatibile con i suoi obblighi contratti in virtu' del presente Protocollo puo' informare l'Organo esecutivo ed al contempo le Parti interessate. A richiesta di ogni Parte la questione puo' essere presentata per esame alla sessione successiva all'organo esecutivo.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;146~protocollo-art3 · fonte su Normattiva