di tecnologia 1. Le Parti agevolano in conformita' con le loro leggi, regolamentazioni e prassi nazionali, lo scambio di tecnologia in vista di ridurre le emissioni di COV incoraggiando in particolare:
- a)lo scambio commerciale delle tecnologie disponibili;
- b)contatti e cooperazione diretti nel settore industriale, comprese le joint ventures;
- c)scambio di informazioni e di dati di esperienza;
- d)fornitura di un'assistenza tecnica. 2. Al fine di incoraggiare le attivita' indicate al paragrafo 1 del presente articolo, le Parti creano condizioni favorevoli agevolando i contratti e la cooperazione tra gli organismi ed i privati competenti del settore pubblico e privato che sono in grado di fornire la tecnologia, i servizi di progettazione e di ingegneria ed il materiale o i finanziamenti necessari. 3. Non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti intraprendono di esaminare cio' che e' opportuno fare per creare condizioni piu' favorevoli allo scambio di tecnologie che consentano di ridurre le emissioni di COV.
Testo vigente dal 29 aprile 1995
