Art. 15 — Interventi in materia di armi da fuoco
Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «dieci». Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
Testo vigente dal 11 aprile 2006
