[1]delle persone condannate

[2]Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della liberta' personale per i reati previsti dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art17 · fonte su Normattiva