[1]delle persone condannate
[2]Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della liberta' personale per i reati previsti dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.
Testo vigente dal 11 aprile 2006
