[1]Allegato

[2]TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI

[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati "le Parti", DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate allo scopo di facilitare il loro recupero e reinserimento sociale; CONSIDERANDO che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che preveda che i cittadini stranieri privati della loro liberta' in conseguenza di una condanna penale possano scontare la condanna nei propri Paesi; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[4]ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

[5]Ai fini del presente Trattato:

  • a)"condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale disposta da un giudice, per un periodo di tempo limitato o illimitato, in conseguenza della condanna per un reato;
  • b)"sentenza definitiva" indica una decisione definitiva di un giudice con cui e' inflitta una condanna che non e' piu' impugnabile;
  • c)"persona condannata" indica una persona rispetto alla quale una sentenza definitiva di condanna deve essere eseguita o e' in corso di esecuzione;
  • d)"Stato di condanna" indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna nei confronti della persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;
  • e)"Stato di esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita al fine di dare esecuzione alla condanna.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art1 · fonte su Normattiva