[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

[2]Preambolo

[3]Desiderando sviluppare una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, considerato che tale cooperazione deve essere nell'interesse della giustizia e del reinserimento sociale delle persone condannate, considerato che tali obiettivi esigono che gli stranieri privati della liberta' per aver commesso un reato possano scontare la loro pena nel proprio ambiente sociale, considerato che tale scopo puo' essere meglio conseguito trasferendoli nei propri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Definizioni

[6]Ai fini del presente Accordo: 1. «pena» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale pronunciata da un giudice, di durata limitata o illimitata, a causa di un reato; 2. «sentenza» indica la decisione o il provvedimento di un giudice con cui e' inflitta una pena; 3. «Stato» indica il Governo della Repubblica del Kosovo o il Governo della Repubblica Italiana; 4. «Stato di condanna» indica lo Stato che ha inflitto la pena alla persona che puo' essere, o che e' stata, trasferita; 5. «Stato di esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere, o e' stata, trasferita allo scopo di scontare la propria pena.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art1 · fonte su Normattiva