Ai fini della presente Convenzione: (a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o piu' persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o piu' reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

  • b)"Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della liberta' di almeno quattro anni nel massimo o con una pena piu' elevata;
  • c)"Gruppo strutturato" s'intende un gruppo che non si e' costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuita' nella composizione o una struttura articolata;
  • d)"Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali ed incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonche' atti giuridici o documenti attestanti la proprieta' di, o interessi in, tali averi;
  • e)"Provento del reato" indica qualunque bene derivato e ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato; (f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorita' competente. (g) "Confisca>, che include - laddove applicabile -l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorita' competente; (h) "Reato presupposto " indica qualunque reato a seguito del quale e' generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione; (i) " Consegna controllata" indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o piu' Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorita', al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso; (j) "Organizzazione regionale d'integrazione economica " indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che e' stata debitamente autorizzata, in conformita' alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a " Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art2 · fonte su Normattiva