Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':

  • a)sia commesso in piu' di uno Stato;
  • b)ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
  • c)ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato;
  • d)ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~art3 · fonte su Normattiva