[1]di applicazione

[2]1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio dell'azione penale per: (a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5,6, 8 e 23 della presente Convenzione; e (b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato. 2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato e' di natura transnazionale se: (a) e' commesso in piu' di uno Stato; (b) e' commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; (c) e' commesso in uno Stato, ma in esso e' implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno Stato; o (d) e' commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art3 · fonte su Normattiva