[1]dell'intralcio alla giustizia

[2]Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente: (a) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione; (b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art23 · fonte su Normattiva